Descrizione
Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico possono chiedere di cambiare l'alloggio assegnato come stabilito dalla Legge regionale 16/12/2005, n. 36, art. 20.
La mobilità può essere chiesta dall’assegnatario:
- per variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare
- per esigenze di avvicinamento al posto di lavoro
- per gravi e comprovate esigenze familiari, di salute o personali, compreso l’avvicinamento per attivare meccanismi di aiuto parentale o di altro genere.
La mobilità può essere disposta d’ufficio:
- per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi
- per esigenze di ristrutturazione dell’alloggio occupato o dell’edificio
- per vendita a terzi dell’alloggio
- per altri gravi motivi specificamente individuati dal regolamento medesimo.