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Subentrare nel contratto di locazione

Descrizione

Subentrare nel contratto di locazione

Se l’assegnatario di un alloggio destinato a servizio abitativo pubblico lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per

  • nullità, separazione, scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile
  • decesso

nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare (Legge regionale 16/12/2005, n. 36, art. 20-septies).

In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.

In caso di cessazione della stabile convivenza, l’ente gestore provvede, altresì, alla voltura del contratto di locazione nei confronti del genitore convivente con la prole.

Requisiti

Possono fare domanda di subentro nell'assegnazione:

  • i componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione
  • coloro che entrano a far parte del nucleo famigliare dopo l'assegnazione per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell’autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l’assegnatario
  • coloro che entrano a far parte del nucleo famigliare dopo l’ampliamento stabile che costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo due anni dall’autorizzazione dell’ente gestore

che:

  • abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino a quel momento almeno che il decesso dell'assegnatario sia avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza
  • siano in possesso dei requisiti per rimanere nell'alloggio.

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