Descrizione
Se l’assegnatario di un alloggio destinato a servizio abitativo pubblico lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per
- nullità, separazione, scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
- cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile
- decesso
nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare (Legge regionale 16/12/2005, n. 36, art. 20-septies).
In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.
In caso di cessazione della stabile convivenza, l’ente gestore provvede, altresì, alla voltura del contratto di locazione nei confronti del genitore convivente con la prole.